Descrizione
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il corso risponde alla necessità formativa prevista per il modulo di formazione sulla sicurezza per lavoratori di carattere “generale”.
Per completare il percorso formativo, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla sicurezza, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
Il corso è valido ai sensi dell’art. 37 del D.Lgls 81/2008.